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Il Tribunale di Trieste, sezione specializzata in materia di impresa, ha accolto il Ricorso nell’interesse di un socio e Amministratore Unico di una s.r.l., proposto ai sensi dell’art. 700 C.p.c., per ottenere in via d’urgenza l’inibizione in sede di assemblea alla votazione della revoca dell’amministratore, attesa la sottoscrizione tra tutti i soci di un patto parasociale con cui essi si sono obbligati a non revocare l’amministratore per dieci anni – salvo gravi inadempimenti.
Il socio ricorrente è stato assistito dallo Studio Mainardis, con gli avv.ti Stefano Nicolin (of counsel) e Elisa Leschiutta (in foto).
Il socio, in seguito alla convocazione dell’assemblea della società per votare la sua revoca dalla carica di amministratore ha ottenuto dapprima un Decreto inaudita altera parte in data 20.3.2026 (rg. n. 1249/2026), poi confermato con Ordinanza ex art. 669 octies C.p.c. dd. 12.6.2026 (rg. n. 1249/2026).
In particolare, con un provvedimento che si segnala per il carattere di novità nel panorama giurisprudenziale, il Giudice ha chiarito che:
– in tema di s.r.l. è valido e meritevole di tutela il patto parasociale di sindacato di voto negativo, riconducibile all’art. 2341-bis c.c., con cui i soci si obbligano a non revocare l’amministratore unico fino a una data prefissata, salvo gravi inadempimenti gestori, operando tale accordo sul piano obbligatorio dei rapporti tra paciscenti;
– è ammissibile la tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c., diretta a inibire ai soci di maggioranza l’esercizio del voto di revoca dell’amministratore in violazione del patto, non essendo il rimedio tipico in tema di impugnazione e sospensione delle delibere assembleari idoneo a proteggere l’interesse contrattuale al rispetto del sindacato di voto.