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Con la sentenza 22 gennaio 2026 (Causa C-423/23, Secab) la Corte di Giustizia dell’UE si è pronunciata sulle questioni pregiudiziali relative alla compatibilità, rispetto al diritto dell’UE, della normativa italiana sugli extraprofitti nel settore dell’energia – questioni poste dal TAR Milano che, nel luglio 2023, aveva selezionato un ricorso “pilota” con tre profili di possibile contrasto tra la disciplina dettata dall’art. 15 bis del DL 4/2022 (attuato poi da provvedimenti dell’ARERA e del GSE) e il diritto europeo.
La CGUE ha ritenuto infondate la prima e la terza questione sollevate dal TAR e relative, in sostanza, alla eccessiva riduzione imposta dalla disciplina italiana e al diverso e peggiore trattamento riservato alle FER rispetto alle fonti fossili.
Più articolata la pronuncia sulla seconda questione pregiudiziale. La CGUE, infatti, ha affermato che la normativa italiana non è in contrasto con il diritto dell’UE “purchè una simile normativa non pregiudichi gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili” alla luce di alcune “circostanze pertinenti” che andranno valutate dal Giudice nazionale: metodo di calcolo del tetto ai ricavi, eccezionalità della situazione e limitata durata dell’intervento, struttura dei costi degli impianti e costo attualizzato dell’energia per ciascuna tecnologia, meccanismo a due vie previsto dal Legislatore italiano, bilanciamento tra interessi dei produttori e dei consumatori.
Al netto delle ulteriori questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato nel dicembre scorso (Cons. St, Sez. II, 22 dicembre 2025, Ord. n. 10150 e altre), la “partita” si sposta nuovamente innanzi al Giudice nazionale: potendo il produttore, che abbia proposto un ricorso diretto, dimostrare, anche con il supporto di argomenti tecnici, che l’esame delle “circostanze pertinenti”, indicate dalla CGUE, conduce a risultanze sfavorevoli al punto tale da pregiudicare la fiducia negli investimenti nel settore delle energie rinnovabili.
La società ricorrente nella causa pilota è assistita dagli avv. Cesare Mainardis, Aldo Travi e Mario Nussi. Nel giudizio sono intervenute, a sostengo della posizione della società produttrice, Associazione ITALIA SOLARE ETS con l’avv. Germana Cassar, assoidroelettrica con gli avv. Giovanni Battista Conte e Giuseppe Giordano, Elettricità Futura con gli avv. Cristina Martorana e Andrea Sticchi Damiani.