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Lo Studio Legale Mainardis, con l’avv. Cesare Mainardis, ha assistito con successo un operatore economico, attivo nel settore delle rinnovabili, nel contenzioso contro il diniego, adottato dal Comune di Udine, alla realizzazione con PAS (procedura abilitativa semplificata) di un impianto fotovoltaico. L’impianto trova localizzazione in un’area agricola, collocata però nell’ambito del Parco del Torre (istituito con legge regionale), alle porte della città.

In primo grado, il TAR del Friuli Venezia Giulia aveva respinto il ricorso della società privata, ritenendo legittimo il diniego comunale. La sentenza è stata impugnata e riformata dal Consiglio di Stato, con una decisione interessante (per gli addetti ai lavori) sotto almeno tre profili.

In primo luogo, il Consiglio di Stato rimarca la differenza tra prescrizioni urbanistico-edilizie che introducano limiti alla realizzazione con PAS di un impianto FER, richiedendo – per essere superate – il rilascio della Autorizzazione Unica; e prescrizioni locali di azzonamento, che vengono invece superate da contrarie previsioni di legge favorevoli alla localizzazione degli impianti FER. E questo era il primo punto decisivo della controversia.

In secondo luogo, il Giudice amministrativo spende interessanti considerazioni sui contenuti dell’istanza di PAS che l’operatore economico deve presentare. Accogliendo uno dei motivi di ricorso presentati, il Consiglio di Stato riconosce natura complementare agli elaborati tecnici relativi alla connessione alla rete: la loro produzione non è necessaria alla configurabilità giuridica della PAS, e la P.A. può / deve procedere comunque all’esame dell’istanza presentata – nel caso in esame, la questione riguardava la data di presentazione dell’istanza, avvenuta in limine all’entrata in vigore delle previsioni restrittive alla localizzazione degli impianti FER introdotte con il DL 63/2024.  In terzo luogo, e sebbene con riferimento alla legislazione regionale del Friuli Venezia Giulia, il Giudice amministrativo ribadisce un principio fondamentale nell’ordinamento delle FER: eventuali preclusioni alla localizzazione degli impianti richiedono apprezzamenti in concreto, e non statuizioni astratte ed in via presuntiva.

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