Il Consiglio di Stato, con alcune Ordinanze depositate ieri (tra cui quella allegata) ha rigettato l’Istanza, proposta da GSE ed ARERA, di ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale formulata alla Corte di Giustizia dell’UE dal Consiglio di Stato stesso nel dicembre 2025.
Con Ordinanza n.10150 del 22.12.2025 (ed altre di analogo contenuto) il Consiglio di Stato aveva infatti sollevato alla CGUE tre questioni di compatibilità del diritto italiano (art. 15 bis del DL 4/2022) rispetto al diritto dell’UE.
Alla luce della successiva sentenza della CGUE, 22.1.2026, C-423/23, Secab (ricorso “pilota” selezionato dal TAR Milano), il GSE e ARERA avevano chiesto il ritiro delle nuove questioni pregiudiziali: e ciò sul presupposto che la sopravvenuta sentenza della CGUE rispondesse anche ai dubbi sollevati dal Consiglio di Stato nel dicembre 2025.
Con l’Ordinanza allegata il Consiglio di Stato ha condiviso però le tesi difensive, tra gli altri, degli avv.ti Cesare Mainardis, Aldo Travi e Mario Nussi, ravvisando la non esatta coincidenza tra le questioni pregiudiziali sollevate da ultimo nel dicembre 2025, e quelle decise dalla CGUE con la sentenza 22.1.2026, Secab. Tra i profili dibattuti vi sono le effettive finalità della misura introdotta dallo Stato italiano e il perimetro applicativo del prelievo imposti ai produttori.
La parola, pertanto, torna alla CGUE.