Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4547 depositata in data 26 maggio 2025, ha ritenuto rilevante e meritevole di essere sottoposta al giudizio della Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della disposizione di legge che ha disciplinato le deroghe rispetto al taglio retroattivo dell’incentivo nel settore fotovoltaico (provvedimento normativo risalente ormai al 2014).
La questione, nei suoi termini generali, si è chiusa in senso sfavorevole per i produttori di energia: e ciò in forza delle sentenze della Corte costituzionale, n. 16/2017, e della Corte di Giustizia dell’UE, 15 aprile 2021, C-798/18 e C-799/18.
La questione oggetto della nuova rimessione alla Corte costituzionale riguarda però un profilo non ancora definito dalle precedenti pronunce. La legge, infatti, esenta dal taglio retroattivo dell’incentivo “scuole ed enti locali”. La ricorrente, nel caso di specie, è una società in house interamente partecipata da un Comune, che si vede sottoposta alla decurtazione dell’incentivo al pari degli operatori privati.
Da ciò il ricorso al giudice amministrativo: in primo grado, tuttavia, il TAR del Lazio ha respinto il ricorso. La società però ha fatto appello al Consiglio di Stato che ha condiviso la prospettazione della difesa, rappresentata dall’avv. Cesare Mainardis: la previsione normativa contrasta con gli artt. 3 e 97 della Costituzione nella misura in cui penalizza una mera scelta organizzativa dell’ente locale, pienamente legittima; e la assoggetta ad un trattamento deteriore, non giustificato alla luce della ratio normativa e delle finalità perseguite da una società in house.
La parola spetta ora alla Corte costituzionale.