IL CONSIGLIO DI STATO SI PRONUNCIA SUL RISARCIMENTO DEL DANNO PER MANCATA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FER. Una interessante sentenza del Consiglio di Stato in materia di risarcimento danni da mancata realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (biomassa). Un operatore economico aveva acquistato i terreni, commissionato la progettazione e presentato l’istanza di P.A.S. (procedura autorizzativa semplificata, poi consolidatasi). La P.A. era intervenuta a distanza di un anno, in autotutela, impedendo la realizzazione dell’impianto; l’operatore economico aveva impugnato il provvedimento sopravvenuto ottenendone l’annullamento da parte del Giudice amministrativo. Avviata l’azione risarcitoria, la pronuncia di primo grado del TAR era stata sfavorevole al privato.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello dell’operatore economico e, riformando la decisione di primo grado dal TAR, ha affermato innanzitutto un principio processuale importante relativo alla tempestività dell’azione risarcitoria contro la P.A. in una causa con rapporti giuridici inscindibili (e notificazione della sentenza non estesa a tutte le parti del giudizio). Nel merito, il giudice ha accertato la responsabilità della P.A. ma ha limitato il risarcimento al cd. danno emergente, e quindi a parte delle spese sostenute dalla società per avviare un’iniziativa economica poi interrotta per colpa della Amministrazione – rimanendo aperta la questione, in altre circostanze, del possibile riconoscimento di almeno parte del lucro cessante (nei limiti indicati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sent. n. 7 del 23 aprile 2021).
La società è stata assistita dallo Studio Legale Mainardis con l’avv. Cesare Mainardis, dagli avv. Tiziana Manenti ed Elvezio Santarelli dello studio Watson Farley & Williams e dall’avv. Aldo Travi.
Cons. Stato, Sez. II, 9 settembre 2024, n. 748