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La legislazione più recente ha finito con l’ampliare in maniera significativa l’ambito di competenza dei Comuni in materia di procedimenti per impianti FER: una decisione che “scarica” sugli Enti locali, sovente di piccole dimensioni, la relativa responsabilità. Da qui, le difficoltà che stanno incontrando molti produttori alle prese con Uffici comunali magari volenterosi, ma non sempre attrezzati.
Ad esempio, le procedure autorizzative relative ad impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ubicati in “aree idonee” beneficiano di termini ridotti di un terzo (lo stabilisce l’art. 22, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 199/2021, attuativo della Direttiva (UE) 2018/2001 in materia di FER).
E’ una corsia preferenziale non sempre riconosciuta, che la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 227/2023 afferma invece essere valida senza eccezioni, e per tutte le procedure autorizzative – edilizia libera, dichiarazione di inizio lavori asseverata, P.A.S., A.U

Sentenza TAR FVG 227-2023